Capo III
Art. 7
Patrimonio
In vigore dal 11 nov 2003
1. Il patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati è costituito da:
a) i beni mobili e immobili di proprietà;
b) i conferimenti degli eventuali partecipanti;
c) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti.
2. Costituiscono ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati:
a) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;
b) i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;
c) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività strumentali di cui all';
d) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati a patrimonio.
3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la contabilità di tipo economico-patrimoniale.
4. Entro novanta giorni dal loro insediamento, i consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS redigono la stato patrimoniale, individuando i beni direttamente utilizzati per gli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
5. Il regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati a favore delle Fondazioni IRCCS, di cui all', comma 1, è determinato, al fine di assicurare l'armonizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 42, comma 1, lettera l), e dal com-ma 3, del medesimo articolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in sede di attuazione dell' della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-10-16;288#art-7