Art. 98 bis
Costo degli obblighi di servizio universale (ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003)
In vigore dal 24 dic 2021
(Costo degli obblighi di servizio universale)
(ex eecc; cod. 2003)
1. Allorchè l'Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell', comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all' possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può alternativamente:
a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o più fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell'c, comma 2 nonché servizi di comunicazione vocale di cui agli , o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all', in base alle modalità stabilite nell'allegato 7;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all' comma 4.
2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'Autorità o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-98-bis