Capo IISez. I

Art. 14

Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003)

In vigore dal 28 apr 2024
(Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione) (ex eecc, Codice 2003) 1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione ai sensi dell' comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-14

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