Parte IVCapo VII

Art. 139

Nominativo

In vigore dal 28 apr 2024
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso. 2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all', comma 1, al soggetto autorizzato. 2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi. 2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed è fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-139

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