Parte IVCapo VII

Art. 136

Patente

In vigore dal 28 apr 2024
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalità per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC 06. 2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame. 3. Il Ministero può affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-136

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