Art. 7
Copertura finanziaria
In vigore dal 28 ago 2003
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216#art-7