Art. 4 bis

Protezione delle vittime

In vigore dal 8 giu 2008
1. La tutela giurisdizionale di cui all' si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216#art-4-bis

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