Art. 5 bis
Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali
In vigore dal 1 feb 2022
1. All'ufficio di cui all', comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216#art-5-bis