Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 relativo alla professione di architetto
In vigore dal 29 ott 2003
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129
relativo alla professione di architetto
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 2-ter, le parole: "10 maggio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "5 agosto 1985";
b) all' è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-quinquies-bis. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all', formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.";
c) all' è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 è debitamente motivato e può essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente può ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.";
d) nell'allegato A, per il Portogallo, al punto l), settimo trattino la frase: "rilasciato dalla Facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Porto" è sostituita dalla seguente: "rilasciato dalla Facoltà di ingegneria (de Engenharia) dell'Università di Porto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;277#art-7