Art. 10
Norme finali
In vigore dal 29 ott 2003
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nel rispetto dei limiti
stabiliti dall', comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marzano, Ministro delle attività produttive
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;277#art-10