Art. 10

Norme finali

In vigore dal 29 ott 2003
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall', comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Sirchia, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marzano, Ministro delle attività produttive Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;277#art-10

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