Art. 3

Modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n. 905 relativa agli infermieri professionali

In vigore dal 29 ott 2003
Modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n. 905 relativa agli infermieri professionali 1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l', sono inseriti i seguenti: "Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli concernenti gli infermieri professionali. Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge. Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all', i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all' in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. 3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale."; b) gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato III del presente decreto. Tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B vanno intesi come effettuati all'allegato A, come introdotto dal presente decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;277#art-3

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Modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n. 905 relativa agli infermieri professionali (Art. 3 Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.) — Testo vigente | Portale Normativo