Art. 7
Entrata in vigore
In vigore dal 12 lug 2003
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attività produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168#art-7