Art. 6
Norma transitoria
In vigore dal 12 lug 2003
1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all' ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all' e già pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168#art-6