Art. 2
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
In vigore dal 25 mar 2012
1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168#art-2