Art. 21

Norme transitorie

In vigore dal 1 gen 2004
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'atto amministrativo che dispone l'esenzione di un medicinale dagli accertamenti previsti per i medicinali di nuova istituzione di cui al decreto del Ministro della sanità in data 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;211#art-21

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