Art. 19

Obbligo di trasmissione di informazioni

In vigore dal 1 gen 2004
1. Il promotore della sperimentazione è tenuto a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalle Autorità competenti di cui all', comma 1, lettera t), e dai Comitati etici, inerenti la sperimentazione clinica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;211#art-19

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