Art. 19
Obbligo di trasmissione di informazioni
In vigore dal 1 gen 2004
1. Il promotore della sperimentazione è tenuto a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalle Autorità competenti di cui all', comma 1, lettera t), e dai Comitati etici, inerenti la sperimentazione clinica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;211#art-19