Art. 5

Etichettatura

In vigore dal 3 ago 2003
1. L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato di cui all'allegato I è disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nonché dalle disposizioni del presente decreto. 2. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti. 3. Quando i prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10, sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono essere sostituite dalla denominazione «cioccolatini assortiti» oppure «cioccolatini ripieni assortiti» o da una denominazione simile. In tal caso l'elenco degli ingredienti sull'etichetta può essere unico per tutti i prodotti che costituiscono l'assortimento. 4. L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti all'allegato I, punti 2, lettere e) e d), 3, 4, 5, 8 e 9, indica il tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini: «cacao:... % min». 5. Per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, lettere b) e d) secondo periodo, l'etichettatura indica il tenore di burro di cacao. 6. Le denominazioni di vendita «cioccolato», «cioccolato al latte» e «cioccolato di copertura», previste nell'allegato I, possono essere completate da espressioni o aggettivi relativi a criteri di qualità, semprechè i prodotti in questione contengano: a) nel caso del «cioccolato», non meno del 43 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26 per cento di burro di cacao; b) nel caso del «cioccolato al latte», non meno del 30 per cento di sostanza secca totale di cacao e del 18 per cento di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5 per cento di grassi del latte; c) nel caso del «cioccolato di copertura», non meno del 16 per cento di cacao secco sgrassato. 7. I prodotti che, a norma dell', comma 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, recano sull'etichettatura la menzione «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao», non sostituibile da altre espressioni, anche se aventi lo stesso significato. 8. La menzione di cui al comma 7 deve figurare accanto alla denominazione di vendita, nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ma ben distinta da questo, con caratteri di grandezza non inferiore a quelli dell'elenco degli ingredienti, in grassetto, ben visibile e chiaramente leggibile; la denominazione di vendita può figurare anche altrove, anche se non accompagnata dalla menzione di cui al comma 7. 9. I prodotti elencati all'allegato I, qualora utilizzati quali ingredienti, devono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, col nome ivi indicato. È vietato utilizzare detti nomi per indicare prodotti che non siano conformi alla relativa definizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;178#art-5

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