Art. 2

Ingredienti aggiuntivi

In vigore dal 3 ago 2003
1. Ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 possono essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II. L'aggiunta di grassi vegetali non può superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao. 2. Ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione dei grassi animali e dei preparati che ne contengano, salvo siano stati ottenuti esclusivamente da latte. 3. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 8 e 9, possono essere aggiunti farine, fecole o amidi. 4. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte. 5. La quantità delle sostanze commestibili aggiunte non deve superare il 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;178#art-2

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