Art. 9

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

In vigore dal 3 ago 2003
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 3 agosto 2003. 2. Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della legge 30 aprile 1976, n. 351, possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attività produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;178#art-9

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