Art. 9
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
In vigore dal 3 ago 2003
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 3 agosto 2003.
2. Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della legge 30 aprile 1976, n. 351, possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attività produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;178#art-9