Art. 6

Norma finale e di rinvio

In vigore dal 26 lug 2003
1. Il trasferimento degli uffici e delle dotazioni di cui al presente decreto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999 e in data 26 maggio 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Marzano, Ministro delle attività produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-23;167#art-6

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Norma finale e di rinvio (Art. 6 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.) — Testo vigente | Portale Normativo