Art. 2

Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari

In vigore dal 26 lug 2003
Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari 1. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili. 2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli Uffici. 3. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale, secondo quanto disposto dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, e, per ciascun Ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-23;167#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari (Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.) — Testo vigente | Portale Normativo