Art. 2
Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari
In vigore dal 26 lug 2003
Trasferimento di rapporti e del patrimonio
degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari
1. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli Uffici.
3. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale, secondo quanto disposto dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, e, per ciascun Ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-23;167#art-2