Art. 3

Personale degli Uffici metrici provinciali

In vigore dal 26 lug 2003
1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi Uffici metrici provinciali, quale risultante dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province. 2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la tabella di cui al comma 1, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall', comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999. 3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero delle attività produttive anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data. 4. La dotazione organica del Ministero delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-23;167#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo