Art. 4
In vigore dal 19 giu 2003
1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. - 1. La sezione ripartisce le proprie funzioni tra collegi, per materie.
2. I collegi sono composti da tre magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il presidente della sezione che, con il medesimo atto, indica anche il consigliere anziano che potrà sostituirlo. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificità delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.
3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, oppure al collegio ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni delle relazioni e dell'assunzione delle altre determinazioni di cui all', comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-15;125#art-4