Art. 2

In vigore dal 19 giu 2003
1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente: «Art. 32. - 1. È istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste. 2. La sezione di cui al comma 1 è composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente. 3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall' del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalità di cui all'articolo 44 dello statuto della regione. 4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-15;125#art-2

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