Art. 3

In vigore dal 19 giu 2003
1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente: «Art. 33. - 1. La sezione regionale di controllo esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell', commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attività deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti, collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell'Unione europea. 2. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 1, tenendo conto degli altri controlli esterni già programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli. 3. La sezione regionale, oltre a riferire annualmente con una o più relazioni al consiglio regionale gli esiti del controllo sulle gestioni e ad assumere le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della regione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del presente decreto e degli articoli 39 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, presenta allo stesso consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica. 4. La sezione, a richiesta del consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica. 5. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti ed attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-15;125#art-3

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