Capo III
Art. 7
In vigore dal 23 feb 2003
1. Sono abrogati gli del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.
2. Sono abrogati gli , primo e secondo comma, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-18;309#art-7