Capo III
Art. 6
Compilazione delle liste elettorali aggiunte
In vigore dal 23 feb 2003
1. In prima applicazione, la compilazione delle liste elettorali aggiunte deve essere effettuata, da parte dei competenti organi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-18;309#art-6