Capo II
Art. 5
In vigore dal 23 feb 2003
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:
" (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto). - 1.
Nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta nella quale sono iscritti i cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale prescritto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data di iscrizione nell'anagrafe del comune della provincia di Bolzano; a tal fine, entro due giorni dall'avvenuto trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano, il sindaco del comune medesimo ne fa segnalazione al comune di precedente residenza.
2. Ai cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale di cui al comma 1, è consentito l'esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della regione o della provincia o del comune di precedente residenza.
3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione degli organi della provincia di Bolzano e degli organi dei comuni della medesima provincia, si applicano in quanto compatibili con il diverso periodo residenziale prescritto le disposizioni di cui agli , intendendosi sostituiti i riferimenti alla provincia di Trento con la provincia di Bolzano e i riferimenti al Consiglio provinciale di Trento con il Consiglio provinciale di Bolzano o con i consigli comunali della provincia di Bolzano.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-18;309#art-5