Art. 8
Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni
In vigore dal 9 ott 2003
Condivisione dello scavo e coubicazione
dei cavi per telecomunicazioni
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere.
In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198#art-8