Art. 3
Infrastrutture di telecomunicazioni
In vigore dal 9 ott 2003
1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell', comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all', comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Le infrastrutture di cui all', ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198#art-3