Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 ott 2003
1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198#art-2

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