Art. 12
Disposizioni finali
In vigore dal 9 ott 2003
1. I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all', comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attività.
3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresì i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni può delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
4. È abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198#art-12