Art. 14
Entrata in vigore
In vigore dal 9 ott 2003
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198#art-14