Art. 14 · Entrata in vigore

Art. 14

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Entrata in vigore

In vigore dal 9 ott 2003
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198#art-14