Titolo VIII

Art. 17

Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59

In vigore dal 23 ott 2002
1. Il comma 6 dell' della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente: "6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'.". 2. Il comma 3 dell' della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente: "3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo