Titolo VIII
Art. 19
Norme transitorie
In vigore dal 23 ott 2002
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all' continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-19