Capo IV
Art. 81
(L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.
3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-81