Capo IV

Art. 81

(L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale; b) assenza di sanzioni disciplinari; c) anzianità professionale non inferiore a sei anni. 3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare. 4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-81

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo