Capo V
Art. 86
(L) Recupero delle somme da parte dello Stato
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-86