Capo II

Art. 77

(L) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-77

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