Capo III
Art. 273
(L) Diritto di certificato
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Diritto di certificato)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all', il diritto di certificato è così regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10;
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-273