Art. 273 · (L) Diritto di certificato
Capo III

Art. 273

135 / 302

(L) Diritto di certificato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Diritto di certificato) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all', il diritto di certificato è così regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10; b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-273