Capo II
Art. 268
(L) Diritto di copia autentica
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Diritto di copia autentica)
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-268