Capo II

Art. 268

(L) Diritto di copia autentica

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Diritto di copia autentica) 1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-268

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