Titolo II

Art. 173

(L) Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese) 1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all', del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni. 2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-173

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