Capo III

Art. 172

(L) Responsabilità

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Responsabilita) 1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-172

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