Capo II

Art. 168

(L) Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia) 1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. 3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-168

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