Capo V
Art. 130
(L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato
e del consulente tecnico di parte)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-130