Capo VI
Art. 133
(L) Pagamento in favore dello Stato
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-133