Art. 130 · (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
Capo V

Art. 130

240 / 302

(L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-130