Capo I
Art. 8
Autonomia delle responsabilità dell'ente
In vigore dal 4 lug 2001
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-8