Sez. II

Art. 13

Sanzioni interdittive

In vigore dal 24 gen 2026
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Fermo restando quanto previsto dagli , comma 5 e 25-octies.2, comma 3, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall', comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo